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Gli interventi per eliminare le barriere architettoniche non necessitano di permessi

Una buona notizia: la Corte di Cassazione ha stabilito che non occorre alcun permesso per costruire opere atte a eliminare le barriere architettoniche (sentenza n. 38360 dello scorso 18 settembre).

La Suprema Corte ha però sottolineato che per quanto concerne la definizione di “barriere architettoniche” per i soggetti disabili, si deve ricordare che: “le opere funzionali all’eliminazione delle barriere architettoniche sono solo quelle tecnicamente necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e non quelle dirette alla migliore fruibilità dell’edificio e alla maggior comodità dei residenti».

Che significa?

Significa che se si tratta di opere miranti solo alla migliore fruibilità e comodità dei residenti, non trova applicazione quanto previsto dall’articolo 6.

Ma cosa dice l’art. 6, comma 1, lettera b), del dpr n. 380 del 2001?

Le opere che rientrano nell’attività di edilizia libera sono “interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio».

Mentre se si tratta di opere che prevedono la realizzazione di rampe o ascensori esterni o altri manufatti che vadano ad alterare la sagoma dell’edificio per abbattere le barriere architettoniche, non si rientra nell’articolo 6, ma si applica l’articolo 22, del dpr n. 380 del 2001, che prevede la possibilità di intraprendere le opere con segnalazione di inizio attività (SCIA).

Per non fare confusione, ricordiamo anche che l’articolo 10, invece, riguarda il permesso di costruire in caso di:

interventi di nuova costruzione;

interventi di ristrutturazione urbanistica;

interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso.

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