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Abbattimento delle barriere architettoniche nel glossario di edilizia libera

Sapete cosa si intende quando si fa riferimento all’edilizia libera?
Si intendono tutte quelle opere che, per essere realizzate, non hanno bisogno di autorizzazioni come CILA, Scia o permesso di costruire, i cosiddetti titoli abilitativi, insomma.
Dal 23 aprile di quest’anno, infatti, è ufficialmente operativo il “Glossario unico di edilizia libera”, pubblicato con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 marzo 2018.
58 sono in totale le opere che, a partire da questa data, rientrano in questo regime ma che comunque devono rispettare le prescrizioni degli strumenti urbanistici e tutte le norme che si applicano nella disciplina dell’attività edilizia: antisismiche, di sicurezza, igienico-sanitarie, relative all’efficienza energetica, di protezione dal rischio idro-geologico, di tutela dei beni culturali e paesaggistici.
Tra le categorie di interventi edilizi che non necessitano di autorizzazioni, un capitolo a parte è dedicato all’eliminazione delle barriere architettoniche purché, come si legge nel decreto, “non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio”.
Cosa significa? Che sono ammessi tutti quegli interventi, quali realizzazione di ascensore, montacarichi e servoscala, rinnovamento di rampe, di impianti igienici e idro-sanitari e di dispositivi sensoriali, installazione, riparazione, sostituzione, messa a norma, ma senza incidere sulla struttura portante.
Quasi tutti gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche compresi nel regime di edilizia libera sono esenti da “autorizzazione paesaggistica”, eccetto le rampe esterne, nell’eventualità in cui il dislivello superi 60 cm. In questo caso va richiesta l’autorizzazione paesaggistica “semplificata”, necessaria anche per la realizzazione di ascensori esterni (ogni intervento di realizzazione di un impianto di questo tipo, a differenza degli ascensori interni, richiede la CILA) quando questi risultano visibili dallo spazio pubblico.
Gli interventi di accessibilità, pur rientrando tra le opere di edilizia libera, usufruiscono della detrazione del 50% prevista dal Bonus ristrutturazione. Stessa agevolazione è prevista per l’installazione di tutti gli strumenti tecnologici idonei a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione. La detrazione si applica solo sulle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili e non su quelle per l’acquisto degli strumenti.
Il Glossario riunisce in un unico elenco, chiaro e semplice, le informazioni utili ai cittadini, e illustra in modo preciso tutti i casi “limite” per i quali, da questo momento in poi, i Comuni non potranno più imporre vincoli, ovvero quando è applicabile il regime di edilizia libera; utilissimo proprio per delucidazioni sugli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche.

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