Il primo articolo della nostra Costituzione recita: “L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro”.
Il diritto al lavoro è la condizione essenziale perché tutti i cittadini siano liberi e uguali, lo strumento attraverso cui le persone possono emanciparsi e realizzarsi.
Ciò significa che, come esplicita l’articolo 3 della Costituzione, compito della Repubblica italiana è quello di “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.
Le barriere architettoniche nei luoghi di lavoro rappresentano uno degli ostacoli più importanti ed evidenti, perché limitano la libertà di movimento e azione e impediscono alle persone con difficoltà motorie o sensoriali di lavorare in condizioni di pari dignità e con gli stessi diritti degli altri colleghi.
Ma l’Italia, negli anni, ha adottato alcuni provvedimenti che mirano ad abbattere le barriere fisiche che impediscono l’accesso alle aziende e alle attività produttive, affiancando a queste misure anche alcuni provvedimenti per garantire alle persone disabili il diritto di lavorare in sicurezza.
Vediamo quali (tra i riferimenti normativi più importanti):
– il Decreto Ministeriale n. 236 del 14 giugno 1989, che introduce alcuni princìpi fondamentali per l’abbattimento delle barriere architettoniche;
– l’articolo 63 del Testo Unico n. 81 del 9 aprile 2008 relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
– legge n. 18/2009.
Il primo indica i requisiti, tre livelli di qualità degli edifici che variano a seconda del luogo di lavoro, che i titolari devono rispettare per permettere ai disabili e alle persone con difficoltà motorie di entrare e muoversi negli spazi lavorativi che li ospitano, ovvero: accessibilità, visitabilità e adattabilità.
Infatti, alcune aziende devono strutturare gli spazi perché sia rispettato solamente il requisito dell’adattabilità o della visitabilità, mentre altre, invece, hanno l’obbligo dell’accessibilità.
Se l’azienda non è fra le attività che rientrano nel collocamento obbligatorio, basta rispettare il solo requisito dell’adattabilità; se si tratta di un’attività aperta al pubblico deve essere rispettato il requisito della visitabilità; deve essere, invece, accessibile per legge, la quale impone che datori di lavoro che hanno come minimo 15 dipendenti debbano assumere almeno un lavoratore disabile.
Ma cosa significa dire che un edificio è accessibile, adattabile o visitabile?
Per accessibile si intende un edificio che può essere raggiunto anche da persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. Si tratta quindi di un fabbricato strutturato in modo che queste persone possano raggiungere le singole unità immobiliari, usare gli spazi e le attrezzature in sicurezza e autonomia.
Un edificio è visitabile, invece, quando le persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale possono accedere agli spazi di relazione e ad almeno un bagno.
Ne consegue che il suo accesso è più limitato, rispetto al criterio precedente. Infine, un edificio si dice adattabile quando viene modificato per permettere anche a chi ha ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali di entrarvi e fruire degli spazi.
Il secondo (l’articolo 63 del Testo Unico n.81 del 9 aprile 2008) stabilisce che “i luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili.”
Tradotto significa che il datore di lavoro è tenuto a strutturare gli spazi di lavoro in modo che, chi è disabile, possa lavorare in sicurezza e senza pericoli.
Esempio: porte, vie di circolazione, scale, docce, servizi igienici e posti di lavoro usati o occupati direttamente dai lavoratori disabili devono essere strutturati tenendo conto della loro sicurezza.
Il terzo è un ulteriore obbligo a carico dei datori di lavoro, pubblici e privati: si tratta dell’accomodamento ragionevole, che garantisce la piena uguaglianza nei luoghi di lavoro.
Si tratta di piccoli accomodamenti, appunto, come l’installazione di un corrimano, di una scrivania regolabile o di strumenti hardware e software specifici, che vanno concordati con le persone disabili, nel rispetto delle loro esigenze, e tenendo conto delle loro capacità motorie, sensoriali e del tipo di attività lavorativa svolta.
Eliminare le barriere fisiche è il primo passo per garantire a tutti libertà, uguaglianza e pari dignità, come lavoratori e come cittadini.
A volte bastano piccole modifiche; in altri casi, invece, sono necessari interventi più importanti.
Nel caso di un edificio su due piani, per esempio, possono essere molto utili un miniascensore o un montascale, per permettere alle persone con difficoltà motorie o sensoriali di spostarsi da un piano all’altro.
Una scelta che sarà certamente apprezzata anche dagli altri dipendenti, che potrebbero averne bisogno per spostare carichi pesanti o in caso di infortunio temporaneo.